La bomba d’acqua di domenica 8 settembre, se non ha causato i danni dell’alluvione di novembre 2023 alle imprese toscane – con qualche eccezione in agricoltura -, ripropone comunque il tema dell’imminente obbligo per le aziende di stipulare una polizza di assicurazione sulle catastrofi naturali. Che è previsto dall’ultima legge di Bilancio (la 213/2023), ma sarà effettivo soltanto dopo la pubblicazione del decreto attuativo, considerata ormai prossima. Con una modifica importante rispetto alla legge originaria: una proroga di 90 giorni, rispetto al termine del 31 dicembre 2024 per conformarsi all’obbligo.
Rispetto alla situazione dell’inverno scorso, le compagnie assicurative hanno portato a termine l’opera di mappatura delle diverse aree del territorio toscano – e dunque, di definizione della variabilità dal punto di vista dei premi. Secondo le stime di Cerved, l’esposizione assicurativa ai rischi catastrofali per le imprese in Toscana, tenendo conto del valore di fabbricati, macchinari, impianti e attrezzature industriali e commerciali, si attesta sugli 80 miliardi di euro. La copertura assicurativa è in realtà già diffusa fra le grandi aziende toscane: le piccole sono più indietro.
Nel decreto attuativo tre fasce per le coperture
Il decreto interministeriale stabilirà alcune fasce di variabilità delle coperture, a seconda del valore complessivo degli enti da assicurare. Secondo le indiscrezioni circolate fin qui, fino alla soglia di un milione di euro, la compagnia sarà tenuta ad assicurare il 100% del valore. Entro i 30 milioni di euro, la copertura minima dovrà essere del 70%. Oltre i 30 milioni di euro, la copertura verrà lasciata alla libera negoziazione tra la compagnia assicurativa e l’impresa. Lo scoperto massimo da applicare non potrà eccedere il 15%.
Il provvedimento consentirà alle imprese produttive di scegliere di assicurare i propri beni (di proprietà, ma anche i beni tenuti in conto terzi) anche separatamente, o con differenti coperture a seconda delle aree geografiche nelle quali sono localizzati. Nella bozza di decreto attuativo attualmente in lavorazione è stato definito anche uno schema di convenzione di riassicurazione da parte di Sace che indichi le condizioni per la condivisione dei rischi assunti dalle compagnie, poiché la norma introduce la possibilità per le compagnie di poter far riassicurare a Sace fino al 50% del rischio assunto.
I rischi catastrofali contemplati dalla nuova normativa sono terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni. L’obbligo di stipulare un’assicurazione varrà per le aziende tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese delle Camere di commercio. Rimane da chiarire come il decreto attuativo si pronuncerà nei confronti delle piccole imprese iscritte alla sezione speciale del Registro: imprese artigiane, piccoli imprenditori agricoli e commerciali, coltivatori diretti. (lt)