Contributo dell’avvocato Andrea Del Re, dello Studio Legale Del Re
Incoraggiare i procedimenti di mediazione e negoziazione assistita è uno dei punti rilevanti della recente riforma del processo civile approvata con il D.Lgs. 149/2022 in attuazione della Legge delega 206/2021. Nel nostro ordinamento, per quanto riguarda le controversie civili, le procedure di mediazione e di negoziazione assistita, sono previste rispettivamente dal D.Lgs. 28/2010 e dal D.L. 132/2014.
Nella riforma del processo civile molte sono le novità in relazione alle ADR (Alternative Dispute Resolution), cioè le procedure di composizione amichevole di controversie che avvengono al di fuori della giurisdizione.
L’obbligatorietà della mediazione è estesa alle seguenti materie: contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
E’ prevista la partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione con possibilità, in presenza di giustificati motivi, di delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. E’ raddoppiata la sanzione pecuniaria da versare all’erario per l’ingiustificata assenza in mediazione della parte invitata (pagamento del doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio). Sono estesi i benefici fiscali (credito d’imposta) in caso di raggiungimento di un accordo conciliativo in mediazione. La possibilità di partecipare da remoto agli incontri di mediazione è sempre riconosciuta.
Per le controversie condominiali, l’amministratore ha la legittimazione ad attivare oltre che aderire e partecipare alla mediazione. L’accordo di mediazione con esito positivo o la proposta conciliativa del mediatore devono essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale che deve deliberare entro il termine indicato dall’accordo o dalla proposta, pena la considerazione della conciliazione come non conclusa.
La negoziazione assistita è divenuta esperibile, quale opzione facoltativa, alle controversie di lavoro. Le convenzioni di negoziazione assistita su assenso delle parti potranno prevedere la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia e dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste.
Le dichiarazioni rese dagli informatori possono essere verbalizzate dagli avvocati che attestano quanto avvenuto in loro presenza. Il documento contenente le dichiarazioni acquisite è producibile nel procedimento giudiziale ed è liberamente valutabile dal Giudice il quale potrà disporre che l’informatore sia sentito come testimone.
L’avvocato Andrea Del Re è fondatore dello Studio Legale Del Re, Firenze-Milano www.delre.it