Contributo dell’avvocato Andrea Del Re, dello Studio Legale Del Re
Il D.L. 48/2023 recante “misure urgenti per l’inclusione sociale e l’acceso al mondo del lavoro” (Decreto Lavoro) è stato convertito in Legge 85/2023. Dopo un iter parlamentare che ha portato anche alcune significative modifiche al Decreto, si è aperta la strada per la semplificazione dei rapporti di lavoro. Il Decreto interviene sulla disciplina dei contratti di lavoro con la previsione di una gestione più snella nell’ambito delle risorse umane.
Se nel “Decreto Dignità” (D.L. 87/2018), le causali per le proroghe e i rinnovi dei contratti a termine erano stringenti, con il “Decreto Lavoro”, si amplia l’utilizzo di questa tipologia contrattuale concedendo maggiore flessibilità per le causali da apporre oltre i 12 mesi di durata dei contratti a tempo determinato, pur mantenendo il limite massimo di 24 mesi fissato dal Decreto Dignità.
Consideriamo in maniera specifica le novità più rilevanti, primariamente quelle che riguardano i contratti a termine e la somministrazione di lavoro.
Invariata la acausalità per i contratti a termine di durata inferiore a dodici mesi (e ora estesa anche ai rinnovi oltre che alle proroghe), per i contratti di durata fra 12 e 24 mesi è consentita la loro stipula per:
1) esigenze previste dai contratti collettivi;
2) in assenza di previsioni dei contratti collettivi applicati dal datore di lavoro, e comunque entro il 30.04.2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate nel contratto individuale di lavoro;
3) per esigenze di sostituzione di altri lavoratori.
E’ stabilito che ai fini del computo del termine di dodici mesi per proroghe e rinnovi, si considerano soltanto i contratti stipulati a decorrere dal 05.05.2023.
Per il lavoro occasionale nel settore dei congressi, delle ferie e degli eventi è innalzato a 15mila euro il tetto dei compensi che ciascuno utilizzatore può erogare alla totalità dei prestatori di lavoro occasionale impiegati e possono ricorrere a tale tipologia contrattuale quei datori di lavoro che occupano sino a 25 dipendenti a tempo indeterminato.
Per il periodo di imposta 2023, si contempla che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche di acqua, gas e luce, non concorrono a formare reddito entro il limite complessivo di 3mila euro. Mentre, per i lavoratori che non si trovino nella suddetta condizione, il tetto rimane dell’importo di 258,23 euro.
L’art. 26 del D.L. ha apportato modifiche al “Decreto Trasparenza” (D.Lgs. 104/2022) in relazione agli obblighi di informazione posti a carico del datore di lavoro, stabilendo che le informazioni (durata periodo di prova, formazione erogata dal datore di lavoro, congedi, preavviso, importi retribuzione, programmazione orario di lavoro, enti e istituti che ricevono contributi previdenziali e assistenziali, misure di sicurezza sociale adottate dal datore di lavoro) possono essere considerate assolte con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo di loro regolamentazione.
L’avvocato Andrea Del Re è fondatore dello Studio Legale Del Re, Firenze-Milano www.delre.it