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21 dicembre 2024

Affitti brevi in Toscana, il nuovo Testo unico del turismo è legge

Il Consiglio regionale approva la riforma (emendata): sicuro il ricorso al Tar. Novità anche per hotel e trasporti.

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Con una maggioranza da “campo largo” – il M5s ha votato sì insieme a Pd e Italia Viva – il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il Testo unico del turismo che riorganizza normativamente tutta la materia, e introduce novità per quanto riguarda le strutture ricettive e la gestione dell’overtourism, con particolare attenzione al fenomeno degli affitti brevi. Le nuove norme riguardano anche la promozione turistica e le attività di trasporto: si introduce inoltre, tra i ‘Principi generali’, una norma relativa alla salvaguardia dei diritti del turista e una relativa alla promozione e alla tutela del turismo sostenibile.

Per il Pd è un modello, per il centrodestra è incostituzionale

Esulta il Pd, che vede nella riforma toscana approvata alla mezzanotte fra il 20 e il 21 dicembre, nell’ultima seduta di Consiglio del 2024 una sorta di “apripista” a livello nazionale per la regolazione degli affitti brevi, che i Comuni potranno adottare anche in senso restrittivo, con la salvaguardia per le attività esistenti affidata a una moratoria dai 3 ai 5 anni, introdotta con un emendamento. Un assist raccolto anche dalla leader nazionale Dem, Elly Schlein: “La Toscana si conferma un modello di innovazione e sostenibilità”, sostiene, indicando il nuovo Testo unico come espressione di “un approccio serio e responsabile a un settore cruciale, quello turistico”.

Attacca invece il centrodestra, secondo cui la competenza in tema di locazioni brevi è statale, e non regionale: dunque è “fortemente probabile che questa legge sarà impugnata sia davanti al tribunale amministrativo che davanti a quello costituzionale”, sostiene la consigliera regionale di FdI Sandra Bianchini. “E’ una legge incostituzionale – attacca il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella -, che la sinistra ha voluto per dare un segnale politico, ma è palese l’illegittimità giuridica di questa norma, contro cui stiamo già preparando i ricorsi con i nostri legali”.

Le novità per gli affitti brevi in Toscana

Le imprese del turismo, le attività di affittacamere e bed and breakfast non imprenditoriali, ovvero quelle esercitate nell’abitazione ove il gestore ha sia la residenza che il domicilio, vengono espunte dal Testo unico, che disciplinerà solo le attività ricettive esercitate in forma imprenditoriale. I Comuni a più alta densità turistica potranno adottare uno specifico regolamento cui demandare l’individuazione di forme di limitazione all’esercizio dell’attività di locazione breve praticata per finalità turistiche. Tali criteri e limiti devono riferirsi a determinate zone o aree del territorio comunale e rispettare i parametri elencati nella legge.

Sulla base di questi parametri, i regolamenti adottati dai Comuni potranno, in particolare: determinare, per specifiche zone omogenee, sia un divieto generale allo svolgimento dell’attività di locazione breve sia un numero massimo di giorni, anche non consecutivi in ciascun anno solare, superato il quale lo svolgimento dell’attività di locazione breve è da considerarsi non consentito; individuare uno specifico rapporto da rispettare fra superficie dell’immobile e numero di ospiti ammessi; definire requisiti e standard di qualità che gli immobili adibiti a locazione breve dovranno possedere con riferimento, in particolare, all’accessibilità degli spazi, agli standard igienico-sanitari, al decoro degli ambienti, nonché alla presenza di servizi di connettività.

Le novità per le strutture ricettive

Per le strutture alberghiere si introduce la possibilità di utilizzare alcuni locali della struttura (non oltre il 40%) per lo svolgimento di attività di smart working e la possibilità di associare nella gestione civili abitazioni che sono nella disponibilità della struttura alberghiera, purché collocate nelle vicinanze di questa (e nei limiti del 40% della propria capacità ricettiva) a patto che sia garantito all’ospite non solo l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera, ma anche lo standard qualitativo corrispondente al livello di classificazione dell’albergo.

La Regione e i Comuni possono prevedere agevolazioni a favore degli alberghi a 1 o 2 stelle che stipulano convenzioni con università, istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, Its Academy, aziende sanitarie e strutture sanitarie convenzionate, imprese, al fine di fornire alloggi a prezzo agevolato a studenti, pazienti e loro familiari, lavoratori. Si prevede che gli alberghi a 4 o 5 stelle che organizzano attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità, sempre nel rispetto delle disposizioni e dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, siano denominati Academy Hotel.

Si prevede l’accorpamento di norme comuni e di contenuto omogeneo all’interno delle varie categorie di strutture ricettive (alberghiere, all’aperto, extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva, extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione). Si conferisce dignità autonoma, mediante l’introduzione di un capo apposito, alle strutture ricettive all’aperto: campeggi, villaggi turistici, aree di sosta camper e marina resort. E’ tutto nuovo il Titolo VII del Testo unico, dedicato al trasporto turistico, con il quale si attribuisce ai Comuni a più alta densità turistica la possibilità di individuare, d’intesa con la Regione, zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per le attività di trasporto turistico effettuate utilizzando autovetture, velocipedi, motoveicoli, veicoli con caratteristiche atipiche, veicoli elettrici, aeromobili e natanti.

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