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Impresa

03 marzo 2025

Assicurazione contro le catastrofi per le imprese, c’è il decreto: obbligo dal 1 aprile

Necessaria la polizza per terremoti, alluvioni, inondazione ed esondazione, frane: tre fasce per la copertura dei danni.

Leonardo Testai
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Rispettando le ultime previsioni, l’obbligo di stipulare polizze contro le catastrofi naturali tra compagnie d’assicurazione e le imprese di tutte le categorie produttive decorrerà dal prossimo 1 aprile, senza ulteriori rinvii, con il 31 marzo come giorno limite per la stipula. Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio scorso, e sarà vigente dal 14 marzo. Secondo le stime calcolate da Cerved un anno fa, l’esposizione assicurativa ai rischi catastrofali per le imprese in Toscana, tenendo conto del valore di fabbricati, macchinari, impianti e attrezzature industriali e commerciali, si attesta sugli 80 miliardi di euro.

Assicurazione contro le catastrofi, chi deve dotarsene

L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede in Italia e quelle con sede legale all’estero ma operanti con una stabile organizzazione in Italia, purché iscritte al Registro delle Imprese. Sono escluse le imprese agricole, che possono già contare sul Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici: niente obbligo, dunque, per gli imprenditori agricoli che esercitano coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per le aziende che hanno già in essere una polizza contenente eventi catastrofali l’adeguamento alla legge decorre dalla prima scadenza di pagamento.

I rischi considerati catastrofi ai fini dell’obbligo di assicurazione sono terremoti, alluvioni, inondazione ed esondazione, frane. Per la determinazione della fascia di appartenenza si considera il totale complessivo delle ubicazioni dell’assicurato. Il rischio viene valutato per geolocalizzazione dei beni; vulnerabilità dei beni assicurati (quindi settore di attività), misure di prevenzione adottate dall’azienda. Fra i beni aziendali, devono essere assicurati terreni, fabbricati e relativi impianti, macchinari, impianti e attrezzature. Non rientrano nell’obbligo assicurativo le merci, i fermi di attività, i mezzi di trasporto iscritti al Pra, e qualsiasi altro bene non previsto nell’elenco precedente.

Tre fasce per la copertura assicurativa

Le aziende devono stipulare una copertura assicurativa che garantisca un indennizzo minimo. Fino a 1 milione di euro di somme assicurate deve essere garantito il 100%, mentre nella fascia fino a 30 milioni di euro di somme assicurate il limite d’indennizzo minimo non deve essere inferiore al 70% della somma assicurata: in entrambi i casi resta a carico dell’assicurato il 15% del danno subìto. Oltre 30 milioni di euro di somme assicurate, e in ogni caso per le aziende con fatturato oltre i 150 milioni e oltre i 500 dipendenti non c’è nessun livello minimo di copertura obbligatorio.

Attualmente non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non stipulano la polizza. Tuttavia, il mancato adempimento sarà considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche: ad esempio, la sospensione di mutui e tributi, la proroga dei versamenti contributivi, l’accesso alla cassa integrazione per i dipendenti. Al contrario, sono previste sanzioni pecuniarie per le compagnie assicurative che rifiutino di offrire queste polizze.

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